Ultima modifica: 14 Marzo 2013
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CIRC.N.209-2012/2013

Ferie – Personale Docente a Tempo Determinato

Istituto Comprensivo Statale Olgiate Comasco,
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, CTP-EdA

Piazza Volta, 4/a – 22077 Olgiate Comasco (Como), tel. +039 031.94.72.07 – fax +039 031.94.40.33 –
Cod.Mecc. COIC 807 00A – Cod.Fisc. 80 013 700 135
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Circolare n. 209
Protocollo n.===
Olgiate Comasco, 12 marzo 2013

Ai Docenti a Tempo Determinato

 Istituto Comprensivo Olgiate Comasco

Oggetto: Ferie

Si sottolinea che l’art 5, del decreto legge del 6-VII-2012 (spending review) , riportato nella circolare interna n.79 del 29-X-2012 è stato modificato dalla legge n. 228 del 24-XII-2013 (legge di stabilità) dai commi 54, 55 e 56 come sotto riportato. Le modifiche sono in vigore dall’1-I-2013. 

Fruizione delle ferie (comma 54)

Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 

Divieto di monetizzazione delle ferie (comma 55)

All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

Questo vuol dire che il personale precario è escluso dal divieto di monetizzazione introdotto dalla Spending review e ad esso è consentita la liquidazione delle ferie non fruite, ma solo per i giorni determinati dalla differenza tra i giorni  di  ferie  spettanti  e  quelli  in  cui  è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

 La legge vale più del CCNL (comma 56)

Le disposizioni di cui ai commi 54  e  55  non  possono  essere derogate dai contratti collettivi nazionali di  lavoro e  le  clausole contrattuali contrastanti saranno disapplicate dal 1° settembre 2013.

Il dirigente scolastico
prof. Cosimo Capogrosso