Ultima modifica: 6 Marzo 2014
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Circolare n 145 – 2013/2014

DIVIETO DI FUMO

Istituto Comprensivo Statale Olgiate Comasco,
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, CTP-EdA

Piazza Volta, 4/a – 22077 Olgiate Comasco (Como), tel. +039 031.94.72.07 – fax +039 031.94.40.33 –
Cod.Mecc. COIC 807 00A – Cod.Fisc. 80 013 700 135
Posta Elettronica Certificata: coic80700a@pec.istruzione.it – Posta elettronica: coic80700a@istruzione.it

Circolare n. 147
Protocollo n. ===
Olgiate Comasco, 1 marzo 2014 

AL PERSONALE
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
Oggetto: Divieto di fumo

Si ricorda che sulla GAZZETTA UFFICIALE n. 214 del 12 settembre 2013 è stato pubblicato il D.L: n. 104 del 12 settembre 2013 dal titolo “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”. Pertanto anche le nuove regole in materia di “”tutela della salute nelle scuole” specificate nell’art. 4 del D.L. in oggetto e di seguito riportate, sono entrate in vigore il 12 settembre 2013 e stabiliscono testualmente:
ART. 4 (tutela della salute nelle scuole)
1 All’art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n.3, dopo il comma 1 è inserito il seguente 1 bis “ il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statale e paritarie”
2 I successivi commi 2,3 e 4 introducono il divieto di usare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto.
E’ stabilito dunque il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo.
Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni, sorpresi a fumare nei luoghi di pertinenza dell’istituto si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione alla norma.
Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975 modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall’art. 10 L. 689/1981, dall’art. 96 D. lgs 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra € 27,5 e € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. Si ricorda che, poiché al personale dell’istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto al punto 10 dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli uffici postali utilizzando il modello F23 (agenzia delle entrate) con codice tributo 131T oppure presso gli uffici postali utilizzando il c/c postale intestato alla tesoreria (causale: infrazione divieto di fumo- Istituto Comprensivo- Olgiate Comasco)
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
I dipendenti dell’istituto che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e commerciare “sostanze” vietate, si procederà alla sospensione dalle attività didattiche e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • art. 32 della Costituzione (tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo)
  • l. 24/12/1934 n. 2316 art.25 (divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
  • l. 11/11/1975 n.584 (divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico)
  • circolare Min. San. 5/10/1976 n.69
  • Direttiva PCM 14/12/1995
  • Circolare Min. San.28/3/2001 n. 4
  • Circolare ministro della salute 17/12/2004
  • Accordo Stato Regioni 16/12/2004 24035/2318
  • Circolare 2 /SAN/ 2005 14/1/2005
  • Circolare 3 /SAN/ 2005 25/1/2005
  • L. 28/12/2001 n. 448 art. 52 comma 20
  • L. 16/01/2003 n. 3
  • Art. 51 della L. 16/01/2003 n. 3
  • DPCM 23/12/2003
  • Legge finanziaria 2005
  • Decreto legislativo n. 81/2008
  • CCNL scuola 2006/2009
  • D.L. n.104 del 12/09/2013

F.to Il dirigente scolastico
prof. Cosimo Capogrosso